Permesso di costruire

Edilizia residenziale PdC* – Edilizia attività produttive PdCS*

Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire

Descrizione

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo, emesso dal Comune, che consente la realizzazione dei principali interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio.

Secondo il Testo unico sull’edilizia (DPR 6/6/2001 n. 380) il permesso di costruire è necessario per:

  • gli interventi di nuova costruzione. Sono da considerarsi tali:
    • la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero  l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della  sagoma esistente;
    • gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
    • la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
    • l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione (v. art. 87 e segg. del D.lgs. 259/2003);
    • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
    • gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
    • la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di  lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.
  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica, che sono destinati a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della sede stradale;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia (ristrutturazione c.d. pesante) che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d’uso o modificazione della sagoma degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42. Solo per questi interventi è prevista la possibilità di utilizzare, in alternativa al permesso di costruire, anche la Scia (SCIA Alternativa al Permesso di Costruire).

Chi può fare richiesta

La domanda  di permesso deve essere presentata da chi è titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, uso, ecc.) sul bene immobile oggetto dell’intervento edilizio, ovvero dal titolare di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. rapporto di locazione – conduzione).

Documentazione da presentare e modalità

Il Permesso di Costruire deve essere presentato  esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.

In caso di problemi tecnici del portale  sarà accettata via pec, allegando  lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito l’invio on line.

Moduli da caricare online:

  • Richiesta di permesso di costruire
    D – Soggetti coinvolti
  • Rifiuti da C&D
  • Procura speciale per l’invio di pratiche online (da utilizzare anche nell’eventualità dell’invio via pec)
  • Eventuali:
  • Per interventi in area cimiteriale:
  • Integrazioni successive:
  • Elaborati grafici:
    • Nella relazione tecnica dovrà essere esplicata la ritenuta fattibilità dell’intervento con riferimento al PRG, vigente e/o adottato, agli altri piani di livello territoriale, al presente regolamento e alle normative di dovuto riferimento.
    • Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l’indicazione dell’oggetto e dell’ubicazione dell’intervento, la scala dei disegni, la data di redazione e il nome di chi richiede la pratica, nonché il nome del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
    • Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell’edificio e/o dell’immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d’uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall’art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d’insieme opportunamente quotato.
    • Gli eventuali ‘locali tecnici’ dovranno recare l’indicazione dell’esatta funzione svolta nell’ambito dell’edificio. La loro effettiva necessità, in relazione alle caratteristiche dell’impianto e della destinazione d’uso dell’unità immobiliare, dovrà essere congruamente giustificata nella relazione tecnica.
    • Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.
    • In caso di contrasto fra le dimensioni rappresentate graficamente e quelle scritte, prevalgono queste ultime.
    • Alla domanda devono essere allegati, pena l’inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.R.G. e di P.P. per particolari zone:
      • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal richiedente, attestante che l’area interessata non sia stata già asservita da precedenti concessioni e licenze edilizie e che non presenti servitù di inedificabilità;
      • Estratti del P.R.G. e dell’eventuale Piano Urbanistico Attuativo, con evidenziato l’immobile e/o l’area di intervento;
      • Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000/1:1000 e da certificato catastale. Tali documenti devono contenere gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell’intervento, la relativa superficie e proprietà;
      • Planimetria dell’area di intervento per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, in scala non inferiore a 1:500, con l’indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altimetriche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti; per gli interventi sull’esistente è inoltre richiesto rilievo quotato delle parti di immobile con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti, di almeno due sezioni significative e delle reti dei servizi esistenti: planimetria catastale in scala 1:1000/1:500 con rappresentazione del perimetro del lotto interessato dall’intervento, della sagoma di massimo ingombro dell’opera da realizzare con indicazione delle distanze dai confini di proprietà, nonché con l’individuazione delle eventuali aree di cessione;
      • Elaborati grafici di progetto comprendenti:
        • Planimetria catastale in scala 1:1000/1:2000 con il corretto inserimento della sagoma del fabbricato e del relativo lotto di pertinenza con indicazione dei distacchi dai confini;
        • Planimetria in scala 1:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell’area di intervento, nella quale sia rappresentata l’opera progettata nelle sue dimensioni, quote generali relative alle distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant’altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti fra l’opera e l’area circostante, sia essa pubblica che privata;
        • Piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani dell’opera, con l’indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d’uso sei singoli locali;
        • Prospetti in scala 1:100 dell’opera ed almeno due sezioni significative;
        • Per interventi sull’esistente, piante, almeno due sezioni, prospetti, in scala 1:100, indicanti, con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni le parti di nuova costruzione e le parti da sostituire o da consolidare;
        • Planimetria ed eventuali prospetti o sezioni in scala 1:200 per indicare:
          • Tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento;
          • Eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
          • Impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d’acqua, torri evaporative, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiature e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
          • Posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori;
          • Particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimenti dei prodotti della combustione nel rispetto delle norme vigenti;
  • Documentazione fotografica
    • Per interventi in zona agricola su edifici funzionali all’esercizio dell’attività agricola è altresì richiesta la seguente documentazione:
      • Planimetria con esatta delimitazione e relativa superficie dell’azienda agricola;
      • Relazione con descrizione del tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività;
      • Certificato attestante la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (in caso di concessione gratuita).

Modalità per il rilascio

Il permesso di costruire viene rilasciato se l’intervento è conforme alla vigente disciplina urbanistico edilizia e a tutta la restante normativa di settore avente incidenza con l’attività edilizia (normativa di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, efficienza energetica, ecc).
Dopo l’acquisizione dei pareri degli Enti o dei Settori comunali competenti, il permesso di costruire è rilasciato dal Dirigente responsabile. L’avviso di rilascio è notificato al richiedente.

Tempi

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento esegue l’istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento. Il termine dell’istruttoria può essere raddoppiato per progetti particolarmente complessi su motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Il permesso è rilasciato dal dirigente entro 30 giorni dalla proposta del responsabile del procedimento.

Decorso inutilmente il termine di 90 giorni complessivi per l’adozione del provvedimento conclusivo, la domanda si intende accolta (c.d. silenzio-assenso).

Se l’immobile è interessato da vincoli ambientali, paesaggistici o culturali il procedimento viene concluso con l’adozione di un provvedimento espresso; se sussiste parere negativo dell’Ente preposto alla tutela del vincolo, viene comunicato al richiedente il diniego della domanda.

Il termine per l’istruttoria è interrotto entro 30 giorni se viene effettuata, dal responsabile del procedimento, la richiesta di documenti ad integrazione della documentazione presentata e ricomincia a decorrere per intero dalla data di invio della documentazione. Lo stesso termine può essere sospeso nel caso in cui il responsabile del procedimento richieda modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario.

Il procedimento e i tempi di rilascio sono disciplinati dall’art. 20 del DPR 380/2001.

Durata del permesso

L’inizio dei lavori deve avvenire entro 1 anno dal rilascio del permesso e deve essere comunicato al Comune. I lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall’inizio. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto. Se le opere non risultano ultimate nei termini di validità deve essere presentata una nuova richiesta di permesso o una SCIA  alternativa, oppure una Scia se le opere residue possono essere realizzate con la Scia.

L’efficacia temporale del permesso è disciplinata dall’art. 15 del DPR 380/2001.

Costi

I costi del permesso di costruire sono:

  • L’imposta di bollo pari a €16;
  • Residenziali (per nuove costruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni, sanatoria ex art. 13 L. 47/1985): diritti tecnici € 232,60 fino a ma. 500; € 0,50  per ogni mcPER OGNI MC; diritti di segreteria € 20,20;
  • Produttive (per nuove costruzioni industriali, artigianali, commerciali, agricole, sanatorie ex art. 13 L. 47/1985): diritti tecnici € 392,30; diritti di segreteria € 20,20;
  • Permesso di costruire SUE e SUAP (per ristrutturazioni, completamenti, varianti, sanatorie ex art. 13 L. 47/1985): diritti tecnici € 232,60; diritti di segreteria € 20,20;
  • Contributo di costruzione, se previsto, nella misura determinata dal l’ufficio oneri, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il SUE; prima del ritiro del permesso deve essere versato il contributo di costruzione.

Rateizzazioni

La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione deve essere corrisposta al Comune (secondo quanto stabilito dalla vigente legislazione) in unica soluzione ovvero in quattro rate semestrali, la prima delle quali all’atto del rilascio del titolo edilizio, secondo quanto stabilito dall’art. 9 della legge regionale 89/98;

A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il concessionario può richiedere di realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione da realizzare su suolo pubblico.

Qualora il Comune accetti la richiesta, determina il costo di tali opere, che può essere detratto dal contributo di cui al comma precedente, se per lo stesso importo il richiedente consegni al Comune una corrispondente fideiussione unitamente all’atto con il quale si obbliga ad eseguire le opere di cui sopra.

Tale fideiussione può essere decurtata in corrispondenza delle fasi esecutive e a collaudo avvenuto delle opere stesse.

La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all’atto del rilascio del Permesso di Costruire ed è corrisposta in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite con apposita delibera di Consiglio e, comunque, non oltre sessanta giorni dall’ultimazione delle opere o dalla data di scadenza della validità della concessione edilizia, eventualmente prorogata quando l’edificio risulti ultimato strutturalmente e definito nelle linee di massimo ingombro.

A garanzia di tale versamento, prima dell’inizio dei lavori, il concessionario deposita una fideiussione pari all’importo dovuto.

Il tardivo o mancato pagamento del contributo di costruzione comporta le sanzioni di cui all’articolo 42 del DPR n.380/2001 e s. m . e i.

Comunicazione di inizio e fine lavori

Comunicazione di inizio lavori
Prima di iniziare i lavori è necessario presentare il relativo modulo al SUE, sempre attraverso il Portale dedicato:

Comunicazione di fine lavori
A lavori ultimati è necessario presentare il relativo modulo al Sue, sempre attraverso il Portale dedicato:

Allegati alla comunicazione:

  • Attestato di qualificazione energetica, se previsto.

Normativa di riferimento:

  • D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

 

Ultimo aggiornamento: 04/02/2021