Attività edilizia libera senza comunicazione

Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire

Gli interventi di edilizia libera senza comunicazione sono gli interventi edilizi indicati nell’art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001:

  • interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a);
  • interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  • interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
  • opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
  • Targhe fino a 1500 cmq

Dal 23 aprile 2018 è in vigore il DM 02/03/2018 (pubblicato sulla GU n. 81 del 07/04/2018), che contiene il glossario delle opere di edilizia libera, in attuazione dal Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016) ed elenca in modo puntuale gli interventi che non richiedono alcuna autorizzazione del Comune per essere intrapresi.

E’ possibile scaricare QUI un modello da utilizzare per trasmettere, in maniera volontaria e facoltativa, la comunicazione di edilizia libera.

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell’attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull’attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).

Ultimo aggiornamento: 19/09/2023