Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per attività edilizia libera

Edilizia residenziale CILA – Edilizia per attività produttive CILAS

Modalità operative per gli interventi edilizi di minore entità

Descrizione

La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.

Gli interventi minori che devono essere preventivamente comunicati sono ora soggetti a CILA (Comunicazione inizio lavori asseverata), che deve essere inviata per tutte le attività edilizie non comprese nell’attività di edilizia libera, nella Scia e nel permesso di costruire.

Tipologie di intervento

Interventi di edilizia libera con comunicazione e relazione tecnica asseverata (CILA)
Come indicato nell’art. 6-bis del DPR n. 380/2001.

Sono soggetti a Cila tutti gli interventi edilizi che, in via residuale, non sono compresi nell’attività edilizia libera senza comunicazione (art. 6), nel permesso di costruire (art. 10) e nella Segnalazione certificata di inizio attività (art. 22).

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni interventi soggetti a CILa:

  • manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo che non riguardino parti strutturali (“leggeri”);
  • frazionamenti e fusioni di due o più unità immobiliari

Documentazione da presentare e modalità

La CILA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.

In caso di problemi tecnici del portale  sarà accettata via pec, allegando  lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito l’invio on line.

Moduli da caricare online:

Comunicazione di fine lavori

A lavori ultimati è possibile presentare il relativo modulo al Sue:
E – Modulo fine lavori online

Allegati alla comunicazione di fine lavori:

  • attestato di qualificazione energetica, se previsto.
  • ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classa mento, se necessario per la tipologia d’intervento segnalato.

Indicazioni generali

Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).

L’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell’interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello unico Sue (art. 23 bis DPR 380/01)  e/o al  SUAP contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la l’acquisizione degli atti di assenso.

La Cila non può mai essere presentata come variante ad un intervento soggetto a titolo edilizio; con riferimento all’art.22 comma 2 e 2-bis, le varianti e le varianti finali, da comunicare a fine lavori, sono realizzabili mediante Scia soltanto per i Permessi di Costruire.

Pagamenti

La presentazione della CILA è soggetta al pagamento di:

  • € 77,80 per diritti tecnici;
  • € 5,55 per diritti di segreteria;
  • Il mancato invio della Comunicazione di inizio lavori (Cila), determina l’applicazione di una sanzione pecuniaria di 1000 euro, ridotta di 2/3, quindi pari a 333 euro, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è già in corso di esecuzione;
  • Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell’attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull’attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).

Normativa di riferimento

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come modificato dal D.Lgs 25/11/2016 n. 222:

  • art. 6 (attività edilizia libera)
  • art. 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
  • art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020