Edilizia residenziale CIL – Edilizia attività produttive CILS
Modalità operative per gli interventi edilizi di minore entità
Descrizione
La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è stata modificata a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016 (c.d. decreto Scia 2), che ha ampliato i casi di interventi che non richiedono l’obbligo di effettuare alcuna comunicazione preliminare agli uffici comunali.
Tipologie di intervento
Interventi di edilizia libera con Comunicazione di inizio dei lavori (Cil)
Come indicato nell’art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.
Documentazione da presentare e modalità (presentazione online)
La CIL deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.
In caso di problemi tecnici del portale sarà accettata via pec, allegando lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito la prsentazione on line.
Moduli da caricare online:
- Comunicazione inizio lavori (CIL)
- D – Soggetti coinvolti
- Rifiuti da C&D
- Procura speciale per l’invio di pratiche online (da utilizzare anche nell’eventualità dell’invio via pec)
Comunicazione di fine lavori
A lavori ultimati è possibile presentare il relativo modulo al Sue:
Indicazioni generali
Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).
L’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sono a cura dell’interessato, ovvero possono essere richiesti allo Sportello unico Sue (art. 23 bis DPR 380/01) e/o al SUAP (DPR 160) contestualmente alla presentazione della comunicazione. In tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo la comunicazione, da parte dello Sportello unico, dell’acquisizione degli atti di assenso.
Pagamenti
Per Cil non sono previsti versamenti per diritti di segreteria e marca da bollo.
Normativa di riferimento
DPR n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” come modificato dal D.Lgs 25/11/2016 n. 222:
- art. 6 (attività edilizia libera)
- art. 6-bis (interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata)
- art. 23-bis (autorizzazioni preliminari alla segnalazione)
- Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 – Sezione seconda edilizia (con valore informativo).
Ultimo aggiornamento: 30/06/2019