PAS – Procedura Abilitativa Semplificata

Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire


Descrizione del procedimento e riferimenti normativi

La PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) è uno strumento previsto dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 per i casi di intervento relativamente ad impianti a fonti rinnovabili.
Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA.

In particolare si applica agli impianti:

  • impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;

(integrati e non se ricadono in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 con esclusione di quelli previsti dal Decreto 19 maggio 2015)

  • impianti fotovoltaici a terra (in assenza di vincoli) fino a 1 MW (v. DD.GG.RR 244 del 22/03/2010 e 931 del 28/12/2012) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
  • impianti a biomasse fino a 200 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 e art. 27 L. 23 luglio 2009 n. 99 comma 20);
  • impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas fino a 250 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • impianti eolici fino a 60 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune;
  • torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi;
  • impianti idroelettrici fino a 100 kW (v. tabella A del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387) per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune.

La presentazione della SCIA (PAS) non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA (PAS), divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della SCIA (PAS) costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. art. 44 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).

Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo deve presentare la SCIA (PAS), almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori.

Modalità di presentazione delle istanze

Chi può presentare l’istanza

Deve essere presentata dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, o dal legale rappresentante, in caso di società, o da un procuratore-delegato appositamente conferito tramite procura speciale-delega.

A chi deve essere presentata

Al SUE competente in cui è situato l’immobile oggetto dell’intervento, accompagnata dagli elaborati progettuali e dagli altri documenti previsti dal D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, dalla DGR 931 del 28/12/2012 e dalla parte III dell’allegato al DM 10/09/2010.

 

Validità

La SCIA (PAS) è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a 3 anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova SCIA (PAS). Ultimato l’intervento, la comunicazione di fine lavori deve essere accompagnata da un certificato di collaudo finale a firma del progettista o di tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la PAS; contestualmente deve essere presentata ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)”
D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”

Normativa regionale

DD.GG.RR n°244 del 22/03/2010 e n°931 del 28/12/2012

 

Documentazione da presentare e modalità

La PAS deve essere presentata esclusivamente in modalità cartacea o tramite pec.

Modulistica:

 

Costi

La presentazione della SCIAè soggetta al pagamento di:

  • € 107,23 per diritti tecnici;
  • € 20 per diritti di segreteria;
  • contributo di costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura determinata dal l’ufficio oneri, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.

Fine Lavori e Certificato di collaudo finale

A lavori ultimati è possibile presentare il relativo modulo al Sue:

Normativa di riferimento: