Requisiti e presupposti stabiliti dalla legislazione urbanistica e settoriale che devono essere osservati nell’attività edilizia

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Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini

  • Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati  alle  attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967:
  • Codice Civile: in particolare articoli 873, 905, 906 e 907;
  • Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008: Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, in particolare paragrafo 8.4.1;
  • Legge 17 agosto 1942, n. 1150: Legge urbanistica, in particolare articolo 41-sexies;
  • Legge 24 marzo 1989, n.122: Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, in particolare articolo 9;
  • Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.


Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)

Fasce di rispetto stradali

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada, in particolare articoli 16, 17 e 18;
  • Decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della  strada,  in  particolare articoli 26, 27 e 28;
  • Decreto Interministeriale 1 aprile 1968, n. 1404: Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967;
  • Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444: Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati  alle  attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare.


Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)


Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi


Rispetto cimiteriale

  • Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 : Testo  unico  leggi  sanitarie,  in  particolare  art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1990, n. 285: Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, in particolare articolo 57.


Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)

  • Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523: Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, In particolare articolo 96, comma primo, lettera f.


Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152: Norme in materia ambientale, in particolare articoli 94, 134 e 163.


Fascia di rispetto dei depuratori

  • Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977: Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4.


Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

  • Legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a  campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 settembre 1998, n.381: Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza  compatibili con la salute umana (si vedano anche le  LINEE GUIDA applicative del  DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente);
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003: Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz;
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente  e della Tutela del Territorio e del Mare 29 maggio 2008: Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti;
  • Decreto Legislatico 19 novembre 2007, n. 257: Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici – campi elettromagnetici;
  • Legge regionale Abruzzo del 13 dicembre 2004 n. 45 e successive integrazioni con L.R. n. 11 del 3.3.2005: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico.


Fascia di rispetto dei metanodotti

  • Decreto del Ministero dell’Interno 24 novembre 1984 Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del  gas naturale con densità non superiore a 0,8. A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008);
  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008: Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio  e  sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità  non superiore a 0,8;
  • Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008: Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8.


Fascia di rispetto del demanio marittimo

Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327: Codice della navigazione, in particolare articolo 55.



Servitù militare

  • Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66: Codice dell’ordinamento militare, in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90: Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell’interesse della difesa).
  • Decreto Ministeriale 20 aprile 2006: Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.


Accessi stradali

  • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo codice della strada, in particolare articolo 22.
  • Decreto del Presidente della Repubblica16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, in particolare articoli 44, 45 e 46.
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture 5 novembre 2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade.


Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

  • Decreto Legislativo17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).
  • Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 9 maggio 2001: Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.


Siti contaminati

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, in particolare Parte Quarta Titolo V – Bonifica di siti contaminati.
  • Decreto del Ministero dell’Ambiente 25 ottobre 1999, n.471: Regolamento recante criteri, procedure e modalita’ per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.