Edilizia residenziale SCIA – Edilizia attività produttive SCIAS
Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire
Descrizione
La SCIA per Agibilità (SCAGI) attesta l’esistenza, in un immobile, delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, la conformità degli impianti installati e degli interventi edilizi realizzati al progetto approvato.
Deve essere sempre presentata in caso di interventi di nuova costruzione, di ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali ed in tutti i casi di interventi su edifici esistenti che hanno modificato le condizioni predette.
La Scagi deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori.
Può anche essere parziale, cioè riguardare:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
La mancata presentazione della SCIA determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. DETERMINA
Dall’11 dicembre 2016, la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità sostituisce la richiesta del certificato di agibilità e la attestazione di agibilità, come disposto dal D. Lgs 222 del 25/11/2016, che ha modificato il DPR 380/2001.
Chi può presentare la SCIA per Agibilità
Di norma la SCIA è inviata dal titolare del permesso di costruire o da chi ha presentato la SCIA.
Non sussistono, però, limitazioni al diritto di presentarla, che può essere esercitato da chi ne ha effettivamente interesse (ad esempio il nuovo proprietario dell’immobile).
Documentazione da presentare e modalità
La Scia per agibilità va presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.
In caso di problemi tecnici del portale sarà accettata via pec, allegando lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito l’invio on line.
Moduli da caricare online:
- F – Segnalazione certificata di agibilità
- D – Soggetti coinvolti
- Procura speciale per l’invio di pratiche online (da utilizzare anche nell’eventualità dell’invio via pec)
- Eventuali:
- Allegato D – Dichiarazione acustica – bassa rumorosità
- Moduli ufficio impianti
- Dichiarazione protezione fulmini
- Dichiarazione di conformità
- Relazione tipologica dei materiali utilizzati
- Relazioni di verifica
Costi
La presentazione della SCIA è soggetta al pagamento:
- dei diritti tecnici pari a € 72,95;
- dei diritti di segreteria pari a € 6,00.
Come da Determina Dirigenziale n. 66 del 3 marzo 2009, la sanzione conseguente alla mancata o tardiva presentazione della SCAGI, a far data dall’ultimazione dei lavori, è:
- da 15 giorni a 3 mesi: € 77,00;
- da 3 mesi a 1 anno: € 154,00;
- oltre 1 anno: € 464,00.
Tempi
E’ possibile utilizzare l’immobile dalla data della presentazione della segnalazione certificata completa della documentazione prevista.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
Normativa di riferimento:
- DPR 6/6/2001 n. 380, artt. 24 e 26 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Ultimo aggiornamento: 09/05/2024