Edilizia residenziale SCIA* – Edilizia attività produttive SCIAS*
(*codice identificativo portale J-citygov)
Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire
Descrizione
La Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) consente al cittadino di eseguire, nell’immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all’Amministrazione comunale un’apposita segnalazione (SCIA) asseverata da un tecnico abilitato.
La SCIAè un titolo edilizio, al pari del Permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella SCIA, in particolare, la legge delega la verifica di tutti i requisiti necessari al privato che, con il supporto del tecnico di fiducia, attesta e autocertifica l’esistenza dei presupposti per la realizzazione dell’intervento.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della SCIA, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello Sue); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo aver ricevuto, da parte dello Sportello Sue e/o del SUAP, la comunicazione dell’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
Quando può essere presentata
La SCIA può essere presentata per alcune ipotesi di trasformazione edilizia degli immobili esistenti che non incidono in modo rilevante sul territorio, ad esempio per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo che riguardano anche parti strutturali degli edifici, ovvero per gli interventi di ristrutturazione edilizia (come definiti dall’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), oppure per la realizzazione di varianti ai permessi di costruire che non configurano variazioni essenziali ( art. 22 commi 2 e 2-bis del DPR 380/2001).
Chi può presentare la Scia
La SCIA può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc.), ovvero dai titolari di un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare (es. conduttore con l’assenso del locatore).
Documentazione da presentare e modalità
La SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.
In caso di problemi tecnici del portale sarà accettata via pec, allegando lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito l’invio on line.
Moduli da caricare online:
- B1 – Segnalazione certificata inizio attività
- D – Soggetti coinvolti
- Rifiuti da C&D
- Procura speciale per l’invio di pratiche online (da utilizzare anche nell’eventualità dell’invio via pec)
- Eventuali:
- Moduli ISTAT edilizia
- Passo carrabile
- Abbattimento alberi
- Impianto fotovoltaico
- Per interventi in area cimiteriale:
- Integrazioni successive:
- Documentazione grafica:
- Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l’indicazione dell’oggetto e dell’ubicazione dell’intervento, la scala dei disegni, la data di redazione e il nome di chi richiede la pratica, nonché il nome del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
- Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell’edificio e/o dell’immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d’uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall’art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d’insieme opportunamente quotato. Per le opere in sanatoria rappresentare lo stato autorizzato con la sovrapposizione in rosso dello stato da sanare.
- Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.
Tempi e controlli
L’attività edilizia può essere iniziata dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la SCIA sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo l’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA verranno applicate le sanzioni previste dal titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni) del DPR 380/2001.
Costi
La presentazione della SCIAè soggetta al pagamento di:
- € 108,35 per diritti tecnici;
- € 20,20 per diritti di segreteria;
- contributo di costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura determinata dal l’ufficio oneri, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.
Fine Lavori e Certificato di collaudo finale
A lavori ultimati è possibile presentare il relativo modulo al Sue:
Allegati alla comunicazione di fine lavori:
- attestato di qualificazione energetica, se previsto.
Normativa di riferimento:
- DPR 06/06/2001 n. 380: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis.
- L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività – scia).
Ultimo aggiornamento: 04/03/2020