Edilizia residenziale SCIALT* – Edilizia attività produttive SCIALTS*
( *codice identificativo portale J-citygov)
Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire
Descrizione
Alcuni interventi edilizi di rilevante consistenza possono essere realizzati con SCIA alternativa al permesso, come previsto dall’art. 23 del DPR 380/2001.
Nel caso in cui sia necessario acquisire, in via preliminare, pareri o atti di assenso di altri uffici o di altre amministrazioni il cittadino può richiedere, contestualmente alla presentazione della SCIA, che gli stessi siano acquisiti direttamente dall’Amministrazione comunale (Sportello unico edilizia – Sue e/o SUAP); in tale caso i lavori possono essere iniziati solo dopo l’avvenuta acquisizione dei predetti atti di assenso.
Quando può essere presentata
La SCIA Alternativa (SCIALT) al permesso può essere presentata per:
- interventi di ristrutturazione “pesante”, che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti ovvero che cambiano la destinazione d’uso degli immobili situati nelle zone omogenee A, o modifiche della sagoma degli immobili soggetti a vincoli di cui al D.Lgs 42/2004;
- interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani attuativi comunque denominati, tra cui rientrano gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza è stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani di ricognizione di quelli vigenti. E’ prevista anche la possibilità che il progetto sia asseverato da apposita relazione tecnica che attesta che il piano contiene precise disposizioni;
- interventi di nuova costruzione in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planivolumetriche;
- interventi realizzati in applicazione della L.R 14/2009 e successive modificazioni e integrazioni (Piano casa)
- interventi realizzati in applicazione della LR 40/2017.
Chi può presentare la SCIA alternativa
La Scia Alternativa (SCIALT) può essere inviata dagli stessi soggetti che possono inoltrare richiesta di permesso, cioè dai titolari di un diritto reale sull’immobile su cui verrà eseguito l’intervento edilizio (es. proprietari, usufruttuari, ecc ).
Documentazione da presentare e modalità
La SCIA Alternativa (SCIALT) al Permesso di Costruire (PdC) deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica sul Portale dedicato.
In caso di problemi tecnici del portale sarà accettata via pec, allegando lo screenshot del problema tecnico che non ha consentito l’invio on line.
- B2 – SCIA Alternativa PdC
- D – Soggetti coinvolti
- Rifiuti da C&D
- Procura speciale per l’invio di pratiche online (da utilizzare anche nell’eventualità dell’invio via pec)
- Eventuali:
- Moduli ISTAT edilizia
- Passo carrabile
- Abbattimento alberi
- Impianto fotovoltaico
- Per interventi in area cimiteriale:
- Integrazioni successive:
- Documentazione grafica:
- Gli elaborati grafici di progetto devono riportare l’indicazione dell’oggetto e dell’ubicazione dell’intervento, la scala dei disegni, la data di redazione e il nome di chi richiede la pratica, nonché il nome del progettista con apposizione del timbro di iscrizione al relativo albo/ordine/collegio.
- Negli elaborati dovranno essere rappresentati tutte le parti dell’edificio e/o dell’immobile oggetto di intervento, ossia tutte le piante, le sezioni ed i prospetti, con indicazione per ogni spazio, vano e locale, delle relative utilizzazioni o destinazioni d’uso, esistenti e/o di progetto. Ogni pianta e sezione deve essere quotata, con obbligo di evidenziare chiaramente, nel caso in cui ci si avvalga delle deroghe consentite dall’art.14, commi 6 e 7, del Dlgs n.102/2014 e s.m., le diversificazioni degli spessori in incremento. Nel caso di opere murarie di contenimento dovrà essere rappresentato il relativo prospetto d’insieme opportunamente quotato.
- Nel caso di progetti che prevedano il rispetto delle norme relative all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche per quanto previsto dal presente regolamento, i relativi elaborati dovranno esemplificare chiaramente le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici che si intendono adottare per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità dei locali, i percorsi di accesso, nonché la possibilità di fruire dei servizi igienici, compresi gli antibagni e relativi ambienti di disimpegno in relazione alle dimensioni, da parte di persone diversamente abili.
Tempi e controlli
L’attività edilizia non può essere iniziata prima che siano decorsi 30 giorni dalla data della presentazione della pratica. Nel caso in cui la Scia sia condizionata ad altri atti di assenso/pareri, l’attività edilizia può essere iniziata solo dopo l’avvenuta acquisizione dei predetti atti.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della Scia, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può notificare il divieto di prosecuzione dell’attività oppure, se possibile, prescrivere le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
In caso di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla Scia alternativa verranno applicate le sanzioni previste dal DPR 380/2001 Titolo IV (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni), in particolare quelle previste per le opere realizzate in assenza o in difformità dal permesso di costruire.
Costi
La presentazione della Scia alternativa è soggetta al pagamento di:
- Diritti tecnici: € 232,60
- Diritti di segreteria: € 20,20;
- Contributo di costruzione, se previsto. In questo caso il richiedente deve allegare alla Scia la ricevuta del versamento, nella misura determinata dal l’ufficio oneri, in relazione alle opere da eseguire in base alle tabelle vigenti e al disciplinare oneri disponibili presso il Sue.
Fine Lavori e Certificato di collaudo finale
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Sue, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la SCIA Alternativa.
Verranno presentati al SUE:
Allegati alla comunicazione di fine lavori:
- attestato di qualificazione energetica, se previsto
Normativa di riferimento
- DPR 06/06/2001 n. 380: artt. 10 comma 1 lett. c) 23 e 23- bis.
- L. 07/08/1990 n. 241 art. 19 (segnalazione certificata di inizio attività – scia).
Ultimo aggiornamento: 04/03/2020