PROROGA STRAORDINARIA ai sensi del DL. 11/2022 (PROROGA SOGGETTA A COMUNICAZIONE)
Il DL 21 del 21/03/2022, convertito con la legge n° 51/2022, pubblicata in G.U. n°117/2022, all’art. 10-septies c. 1 (Misure a sostegno dell’edilizia privata), così come modificato dalla L. 2 febbraio 2024 n. 11 ha previsto una proroga straordinaria di trenta mesi – operativa previa comunicazione al Comune competente – riferita esclusivamente ai permessi di costruire e alle SCIA rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024.
Si ricorda che per l’operatività della proroga occorre che:
–il soggetto interessato presenti al Comune competente una comunicazione con la quale esplicita la volontà di avvalersi della proroga prevista dall’art. 10 septies comma 1 del DL 21/2022, indicando se sia relativa all’inizio e/o l’ultimazione dei lavori;
-i termini di inizio o fine lavori non siano già decorsi al momento della comunicazione al Comune;
-il permesso di costruire o la Scia non risultino in contrasto, al momento della comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La proroga pertanto non può operare in quelle fattispecie in cui siano state adottate o approvate dal Comune competente nuove previsioni di piano contrastanti con quelle originarie.
PROROGA STRAORDINARIA del DL 18/2020 CD. “CURA ITALIA” (PROROGA AUTOMATICA)
Tutti i titoli edilizi in scadenza come permessi di costruire, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche e ambientali in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 sono validi fino al 29 giugno 2022.
L’art. 103, comma 2 del Decreto Legge 18/2020 cd. “Cura Italia” (come modificato ed integrato dall’articolo 3-bis del Decreto Legge 125/2020, convertito dalla Legge 159/2020) ha previsto la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli atti di assenso in scadenza dopo l’inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza. In particolare prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Considerato che decreto-legge 221 del 24 dicembre 2021 ha esteso lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 fino al 31 marzo 2022 si considera ESTESA fino al 29 giugno 2022 la validità di permessi di costruire e Scia – così come di tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni – in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di emergenza da Covid-19, e il 31 marzo 2022, attuale data della cessazione dello stato di emergenza.
Si ricorda che si è in presenza di una proroga:
-automatica e cioè per la quale non occorrono condizioni di operatività (es. comunicazione al Comune competente);
-generalizzata e cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi, fra cui in particolare le autorizzazioni paesaggistiche, quelle ambientali e le Scia.
I permessi di costruire e le Scia che ricadono nell’ambito di operatività sia dell’art. 103 del DL 18/2020, sia dell’art. 10 septies del DL 11/2022 possono beneficiare di entrambe le proroghe con conseguente sommatoria dei periodi previsti.
Aggiornato il 16/02/2024