Documentazione necessaria e informazioni sul procedimento da seguire
Gli interventi di edilizia libera senza comunicazione sono gli interventi edilizi indicati nell’art. 6, comma 1, lett. a), a-bis), b), c), d), e), e-ter), e-quater), e-quinquies) del D.P.R. 380/2001:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a);
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
- Targhe fino a 1500 cmq
Dal 23 aprile 2018 è in vigore il DM 02/03/2018 (pubblicato sulla GU n. 81 del 07/04/2018), che contiene il glossario delle opere di edilizia libera, in attuazione dal Decreto Scia 2 (D.lgs. 222/2016) ed elenca in modo puntuale gli interventi che non richiedono alcuna autorizzazione del Comune per essere intrapresi.
Gli interventi edilizi liberalizzati devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di Settore aventi incidenza sull’attività edilizia (ad esempio norme di sicurezza, antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, norme relative all’efficienza energetica, disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, ecc.).
Nel caso in cui le opere realizzate non rientrino nell’attività edilizia libera e/o contrastino con la normativa urbanistica verranno applicate le corrispondenti sanzioni previste dal titolo IV del DPR 380/2001 in materia di vigilanza e controllo sull’attività edilizia (demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.).
Ultimo aggiornamento: 30/06/2019