Condoni

Il condono edilizio è la possibilità di ottenere la sanatoria per aver effettuato opere edilizie in assenza di un titolo abilitativo (concessione, autorizzazione, denuncia di inizio attività) e per questo definite abusive.

Il condono edilizio è stato regolato nel tempo da tre leggi diverse. Il primo condono fa riferimento alla legge n° 47 del 28.02.1985. Il secondo condono fa riferimento alla legge n° 724 del 23.12.1994 – art. 39. Il terzo condono fa riferimento alla legge n° 326 del 24.11.2003.

In base alle leggi suddette il condono edilizio poteva essere richiesto entro una data stabilita dalle leggi stesse. Oggi è possibile richiedere il condono edilizio esclusivamente in un solo caso e cioè quando l’immobile sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive (ad esempio da fallimenti). La domanda può essere presentata entro 120 giorni dall’atto di trasferimento (decreto del Giudice).

La presentazione della domanda di condono edilizio comportava il pagamento di una oblazione a favore dello Stato, da calcolare per le diverse tipologie di abuso commesso.

Modalità di richiesta

Il condono edilizio viene rilasciato dal Comune al momento in cui la domanda a suo tempo presentata risulta completa di tutta la documentazione dovuta per legge oltre a quella richiesta dal Comune, che è tenuto a verificare anche l’esattezza e la congruità dell’oblazione versata. Il pagamento dell’oblazione estingue i reati penali ed amministrativi per aver realizzato le opere abusive. Il condono edilizio comporta anche, al momento del rilascio, il pagamento del contributo di concessione, se dovuto, al comune.

L’ottenimento del condono edilizio costituisce la legittimazione delle opere abusivamente eseguite a suo tempo. Ciò dà al proprietario di un immobile la certezza di possedere un bene regolare a norma di legge e la possibilità di poterlo ristrutturare e/o commercializzare senza impedimenti.

 

AGIBILITA’

Per gli immobili oggetto di condono, si potrà seguire la procedura della SCAGI